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Normative
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Direttiva CEE 104/89, art. 15 punto 2.
Regolamento CE 40/94 art. 64.
D. Lgs. del 10 Febbraio 2005, n. 30 art. 11 (Codice della proprietà industriale).
Mercato di riferimento
- Imprese e/o organizzazioni pubbliche che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti
Motivazioni e benefici
Il Marchio Collettivo Geografico svolge, soprattutto, una funzione di garanzia della qualità, della natura o dell’ origine di un prodotto.
Fra le motivazioni per l’adesione:
- procedure di deposito, di registrazione e di modifica, sufficientemente snelle e veloci
- una disciplina fatta di regole scarne ma efficaci
- la coincidenza fra nome geografico e territorio reale di produzione
- migliore adattabilità a prodotti di nicchia e filiere corte
- possibilità di applicazione non solo ad un prodotto determinato ma anche a un insieme di prodotti affini
Aspetti salienti
Il documento che caratterizza i prodotti a marchio comunitario o collettivo è il Regolamento d’uso del Marchio, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di registrazione.
Il Marchio Collettivo Geografico – MCG richiede i seguenti adempimenti:
- la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione
- il deposito di un marchio con allegato un regolamento d’uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli
- la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente
- a concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni
Directive 89/104/ EEC, art. 15 point 2.
EC Regulation 40/94 art. 64.
Italian legislative decree no. 30 art. 11 (industrial property rights code) dated 10 February 2005.
This service is offered by Agroqualità S.p.A., a RINA Group controlled company
Reference market
- Companies and/or public organisations whose role is to guarantee the origin, nature or quality of specific products or services in order to grant use of the mark, according to the requirements of the respective rules, to producers and traders
Reasons and benefits
The purpose of the Geographical Collective Mark is essentially to guarantee the quality, nature or origin of a product.
Reasons for implementation include:
- filing an application, registration and amendment procedures sufficiently streamlined and quick
- a sector with concise but effective rules
- geographical name and actual production territory the same
- more suited to niche and short chain products
- can be applied not only to a specific product but also to a series of similar products
Main aspects
The fundamental document for the Community or collective mark for products is the Rules for use of the Mark which must be enclosed with the application for registration.
To obtain the Geographical Collective Mark – GCM, the following requirements must be fulfilled:
- preparation of a specification containing only the name of the product, production area, product characteristics and production techniques
- registration of a mark and attachment of the rules for use which specify, as well as the conditions for access by interested operators (and above all compliance with the specification), the system of sanctions for offenders and the control mechanism
- definition of a system of controls, which may be made by the proprietor of the mark or through an independent third party, which is preferable for reasons of transparency
MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO
GEOGRAPHICAL COLLECTIVE MARK
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Home » MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO
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MARCHIO COLLETTIVO GEOGRAFICO |
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Direttiva CEE 104/89, art. 15 punto 2.
Regolamento CE 40/94 art. 64.
D. Lgs. del 10 Febbraio 2005, n. 30 art. 11 (Codice della proprietà industriale).
Mercato di riferimento
- Imprese e/o organizzazioni pubbliche che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti
Motivazioni e benefici
Il Marchio Collettivo Geografico svolge, soprattutto, una funzione di garanzia della qualità, della natura o dell’ origine di un prodotto.
Fra le motivazioni per l’adesione:
- procedure di deposito, di registrazione e di modifica, sufficientemente snelle e veloci
- una disciplina fatta di regole scarne ma efficaci
- la coincidenza fra nome geografico e territorio reale di produzione
- migliore adattabilità a prodotti di nicchia e filiere corte
- possibilità di applicazione non solo ad un prodotto determinato ma anche a un insieme di prodotti affini
Aspetti salienti
Il documento che caratterizza i prodotti a marchio comunitario o collettivo è il Regolamento d’uso del Marchio, che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di registrazione.
Il Marchio Collettivo Geografico – MCG richiede i seguenti adempimenti:
- la redazione di un disciplinare contenente esclusivamente il nome del prodotto, la zona di produzione, le caratteristiche del prodotto e le tecniche di produzione
- il deposito di un marchio con allegato un regolamento d’uso, nel quale sono specificati, oltre alle condizioni di accesso degli operatori interessati (e in primo luogo il rispetto del disciplinare), il sistema sanzionatorio per i contravventori e il dispositivo per i controlli
- la definizione di un sistema di controlli, che potranno essere effettuati direttamente dal titolare del marchio oppure, come è di gran lunga preferibile per ragioni di trasparenza, attraverso un organismo terzo e indipendente
- a concessione del marchio a beneficio dei soggetti interessati che avranno superato i controlli e il loro inserimento in un apposito registro da tenere costantemente aggiornato con nuove iscrizioni
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P.Iva 05053521000
Agroqualità S.p.A. - Sede legale in V.le Cesare Pavese 305, 00144 Roma - Capitale sociale € 1.999.999,68 i.v. - Registro Imprese di Roma n. 05053521000
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